A fondo pagina trovate la modulistica necessaria all’effettuazione di denunce o comunicazioni d’infortunio (le istruzioni sono sotto riportate), mentre non è più possibile inviare tramite FAX UNIURG per assunzioni urgenti, nell’esigenza potete contattare il servizio di reperibilità CNA.

REPERIBILITA’ SOLO PER GLI ASSOCIATI CON SERVIZIO PAGHE:
Nel periodo di chiusura sarà attivo un servizio di reperibilità telefonica al numero 348/4990471 dal giorno 14 al giorno 22 agosto compresi e al numero 348/2345502 dal giorno 23 al giorno 30 compresi, dedicati alle sole improrogabili urgenze, si prega di inviare un messaggio WhatsApp indicando: nominativo, recapito telefonico e motivo dell’urgenza; verrete ricontattati dal collega reperibile nel più breve tempo possibile.

ASSUNZIONI

La Circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2008 ammette che, in caso di chiusura per ferie dell’incaricato della gestione del personale, il datore di lavoro che debba effettuare una comunicazione d’assunzione durante lo stesso periodo di chiusura per ferie non incorrerà nella maxisanzione per lavoro sommerso a condizione che:

  1. A decorrere dal 06/04/2022 è stato reso disponibile un nuovo applicativo web raggiungibile all’indirizzo https://couniurg.lavoro.gov.it/ che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato sia dai datori di lavoro che dai soggetti intermediari abilitati per l’inoltro in via telematica del modello, che dovrà avvenire sempre in via anticipata rispetto alla data di instaurazione del rapporto di lavoro. All’interno dell’applicativo sarà disponibile un form online strutturato secondo il modello Unificato URG attualmente in vigore. Il salvataggio del modulo, debitamente compilato, equivarrà ad assolvere l’obbligo di comunicazione preventiva, fatto salvo l’obbligo di effettuare la comunicazione UNILAV a seguito d’urgenza nel primo giorno utile.

L’accesso al suddetto form online sarà possibile solamente tramite le credenziali SPID.

Di seguito si evidenziano gli elementi che caratterizzano gli obblighi di compilazione del form online, con ricadute anche sulla successiva comunicazione di assunzione:

Nuovo “Unificato URG”

     Il nuovo “Unificato URG” permette di effettuare la comunicazione di assunzione sintetica d’urgenza, in sostituzione del servizio Fax Server con cui era possibile           inviare la comunicazione d’urgenza in forma cartacea, in caso di non corretto funzionamento del servizio informatico CO.

Ciò fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione entro il primo giorno utile.

Applicazione web

La nuova applicazione web sarà raggiungibile al seguente indirizzo: https://couniurg.lavoro.gov.it/

“Form online”

All’interno dell’applicativo sarà disponibile un form online strutturato secondo il modello Unificato URG attualmente in vigore.

Il salvataggio del modulo, debitamente compilato, equivarrà ad assolvere l’obbligo di comunicazione preventiva, fatto salvo l’obbligo di effettuare la comunicazione UNILAV a seguito d’urgenza nel primo giorno utile.

Accesso

L’accesso al suddetto form online sarà possibile solamente tramite le credenziali SPID.

Effettuato l’accesso, l’utente ha la possibilità di effettuare una ricerca tra le comunicazioni già effettuate, se presenti, oppure compilare il form online contenente il modulo informatico.

Struttura del modello

Il modulo si compone di quattro sezioni (quadri), tutte da compilare.

Sezione 1 – Datore di lavoro

In questa sezione vengono indicati i dati identificativi essenziali inerenti al datore di lavoro che instaura il rapporto di lavoro.

Campi e significato:

  • Codice fiscale: si inserisce il codice fiscale numerico a 11 cifre. Le ditte individuali e i professionisti inseriscono il proprio codice fiscale alfanumerico a 16 cifre.
  • Denominazione datore di lavoro: si inserisce la ragione sociale del datore di lavoro ovvero il cognome e il nome in caso di ditta individuale o di professionista.

Sezione 2 – Lavoratore

In questa sezione vengono indicati i dati identificativi essenziali inerenti il lavoratore.

Campi e significato:

  • Codice fiscale: si inserisce il codice fiscale del lavoratore anche nei casi in cui lo stesso viene rilasciato in via provvisoria. In questi ultimi casi esso è composto da 11 caratteri numerici.
  • Cognome e nome: si inseriscono le informazioni anagrafiche del lavoratore limitatamente a cognome e nome.

Sezione 3 – Rapporto di lavoro

In questa sezione viene indicata la data di inizio del rapporto di lavoro

Campi e significato:

  • Data inizio: si inserisce la data di inizio del rapporto di lavoro.

Sezione 4 – Dati Invio

In questa sezione vengono indicati i dati identificativi del soggetto obbligato o abilitato che effettua la comunicazione e le informazioni che caratterizzano il tipo di comunicazione.

Campi e significato:

  • Data di invio: è la data che viene rilasciata dal servizio informatico che riceve la comunicazione.
  • Motivo dell’urgenza: si indica il motivo che giustifica la comunicazione d’urgenza.
  • Soggetto che effettua la comunicazione se diverso dal datore di lavoro: si inserisce la categoria di soggetto abilitato all’invio della comunicazione per conto del datore di lavoro, selezionandola dalla lista predefinita.
  • Codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione se diverso dal datore di lavoro: si inserisce il codice fiscale numerico a 11 cifre. Le ditte individuali ed i professionisti inseriscono il proprio codice fiscale alfanumerico a 16 cifre.
  • E-mail del soggetto che effettua la comunicazione: si inserisce l’indirizzo e-mail del soggetto che ha effettuato la comunicazione.
  • Codice identificativo della comunicazione (assegnato automaticamente dal sistema e non visibile nel webform): è il codice identificativo della comunicazione rilasciato dal servizio informatico.
  1. E’ indispensabile inviare copia della ricevuta della comunicazione on line e contattare tassativamente e tempestivamente telefonicamente Cna Piacenza, il primo giorno di riapertura, affinché l’Associazione possa effettuare, tramite le prescritte modalità telematiche, la comunicazione d’assunzione alla Agenzia Regionale Lavoro.

 

INFORTUNIO SUL LAVORO

RIGUARDA gli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni escluso quello dell’evento

 

Esclusivamente durante la chiusura degli uffici di Cna l’obbligo può essere assolto, mediante l’invio di copia scansita dei moduli cartacei e inviare a mezzo PEC oppure attraverso la trasmissione telematica direttamente sul portale web inail. Nel caso di invio all’inail tramite PEC si deve presentare la denuncia stessa anche all’Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove è accaduto l’infortunio.

Occorre, quindi, compilare e presentare:

  • La Denuncia infortunio deve essere inoltrata dal datore di lavoro all’Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento. Per gli infortuni con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, è necessario inoltrare la “Comunicazione di infortunio”;
  • La Denuncia infortunio (a fondo pagina trovate Mod. 4 bis e istruzioni per la compilazione) deve essere trasmessa all’Inail entro il 2° giorno da quando il lavoratore ha comunicato al datore di lavoro: la data dell’evento, il numero identificativo del certificato d’infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi. Tale adempimento si deve effettuare attraverso la trasmissione tramite posta elettronica certificata al indirizzo della sede inail di competenza – la sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio -(https://www.inail.it/cs/internet/istituto/territorio.html) per Piacenza: piacenza@postacert.inail.it;
  • nel caso di invio all’istituto della denuncia utilizzando la pec, rimane l’obbligo di trasmettere copia della denuncia stessa anche all’Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove è accaduto l’infortunio attraverso raccomandata a/r o utilizzando la posta elettronica certificata, sempre nel rispetto dei termini, sopra indicati, di presentazione della denuncia all’inail. Nel caso in cui l’infortunio fosse successo nel comune di Piacenza alla Questura – viale Malta – 29121 Piacenza; mentre per i comuni dove non è presente la questura il documento deve essere presentato all’autorità di pubblica sicurezza del comune stesso.
  • N.B. in caso di morte o pericolo di morte occorre fare telegramma o pec entro 24 ore da quando il datore di lavoro è venuto a conoscenza dell’infortunio.  PER PIACENZA all’Inail di Piacenza – Via Boselli n. 59/63 – 29122 Piacenza (PC)- Pec : piacenza@postacert.inail.it.

Si ricorda che, non va inviato il certificato medico se già trasmesso dalle strutture sanitarie (sulla certificazione medica viene riportato il numero di protocollo).

Si chiede gentilmente a tutti gli Associati all’apertura dei nostri uffici contattare il proprio referente paghe, al fine di permetterci di effettuare le eventuali integrazioni che fossero necessarie.

Sanzioni
Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di mancata oppure inesatta indicazione, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 16, legge 251/1982).

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 53, Testo unico 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni).

Se l’infortunio è occorso ad un lavoratore autonomo del settore artigianato (art. 203, comma 1 e 2, Testo unico 1124/1965) e del settore agricoltura (artt. 1, comma 8, e 2, decreto ministeriale del 29 maggio 2001) non è prevista alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la perdita del diritto all’indennità di temporanea per i giorni antecedenti l’inoltro della denuncia.

Comunicazione di infortunio PER INFORTUNI BREVI

Riguarda gli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano l’assenza dal lavoro FINO A 3 GIORNI escluso quello dell’evento

La comunicazione di infortunio (Modulo Comunicazione di infortunio) è l’adempimento con cui tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari, hanno l’obbligo di comunicare all’Inail a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.

Esclusivamente durante la chiusura degli uffici di Cna l’obbligo può essere assolto, mediante l’invio di copia scansita dei moduli cartacei e inviare a mezzo PEC oppure attraverso la trasmissione telematica direttamente sul portale web inail. Occorre, quindi, compilare e presentare:

La Comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all’inail entro il 2° giorno da quando il lavoratore ha comunicato al datore di lavoro: la data dell’evento, il numero identificativo del certificato d’infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi. Tale adempimento si deve effettuare attraverso la trasmissione tramite posta elettronica certificata al indirizzo della sede inail di competenza – la sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio -(https://www.inail.it/cs/internet/istituto/territorio.html) per Piacenza: piacenza@postacert.inail.it;

Nel caso di proroga della prognosi oltre il terzo giorno, per effetto ad esempio della ricezione di un secondo certificato, si deve inviare la denuncia infortunio entro due giorni dalla ricezione di quest’ultimo.

Si chiede gentilmente a tutti gli Associati all’apertura dei nostri uffici contattare il proprio referente paghe, al fine di permetterci di effettuare le eventuali integrazioni che fossero necessarie.

 

Sanzioni
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi (art. 18, co.1, lett. r), d.lgs.81/2008 e s.m.), determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, co. 5, lett. h), d.lgs. 81/2008 e s.m.).

Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio (art. 18, co. 1, lett. r), d.lgs. 81/2008 e s.m.) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro (art. 55, co. 5, lett. g), d.lgs. 81/2008 e s.m.).

La normativa in esame (art. 55, co. 6, d.lgs. 81/2008 e s.m.) prevede inoltre – nel caso di infortuni superiori a tre giorni – l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni di cui al citato comma 5 lett. g) del d.lgs. 81/2008 e s,.m., conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), o di omesso invio della stessa, competenti all’accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui all’art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territori.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO CARTACEO DI DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO

MODULO COMUNICAZIONE INFORTUNIO BREVE

MODULO DENUNCIA INFORTUNIO MOD. 4 BIS