Per le fatture emesse e ricevute a partire dal 1° gennaio 2019, è stabilito l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi che intercorrono con soggetti non residenti e non stabiliti in Italia.

La comunicazione non è dovuta per le operazioni relativamente alle quali è stata emessa una fattura elettronica o una bolletta doganale. Il termine per effettuare la comunicazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione o di registrazione della fattura ai fini della liquidazione dell’IVA. A livello procedurale i dati relativi alle operazioni transfrontaliere saranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate telematicamente e rappresentati in formato XML. Ai fini dell’accettazione del file XML è richiesta l’apposizione di una firma elettronica da parte del soggetto responsabile della trasmissione dei dati (il soggetto passivo obbligato o il professionista delegato).

Sotto il profilo oggettivo sono interessate dalla comunicazione:

  • le cessioni intracomunitarie e le operazioni ad esse assimilate;
  • le cessioni domestiche di beni a soggetti che non sono né residenti né stabiliti in Italia;
  • le prestazioni di servizi, di qualunque natura, rese nei confronti dei soggetti che non sono né residenti né stabiliti in Italia;
  • gli acquisti intracomunitari e quelli ad essi assimilati;
  • gli acquisti domestici di beni da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
  • le prestazioni di servizi, di qualunque natura, ricevute da parte di soggetti non residenti e non stabiliti.

E’ irrilevante il fatto che alcune di queste operazioni siano soggette anche al monitoraggio dei modelli INTRASTAT.

Sono invece escluse le importazioni in quanto scortate da bolletta doganale e ad analoga conclusione dovrebbe giungersi per le esportazioni.

Più in generale la comunicazione non è dovuta se i dati delle operazioni sono trasmessi mediante fattura elettronica.

Sul piano soggettivo non sono tenuti ad effettuare la comunicazione:

  • i soggetti passivi non residenti e non stabiliti in Italia, anche se dotati di un numero identificativo IVA;
  • i soggetti in regime di vantaggio ed in regime forfettario;
  • le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti assimilati se i proventi dell’anno precedente non superano euro 65.000.

In considerazione della scadenza dell’adempimento prevista su base mensile, si invitano le imprese associate con servizio fiscale a comunicare tempestivamente ai nostri uffici l’effettuazione di operazioni soggette a comunicazione.