Dal 1° maggio 2022 cambiano le regole per il Covid19, vediamo come. 

 

Mascherine e dispositivi per la protezione delle vie respiratorie

Dopo l’approvazione da parte della commissione competente della Camera dei Deputati del decreto “fine stato di emergenza” il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che recepisce il testo dell’emendamento sull’utilizzo delle mascherine al chiuso, come approvato dalla commissione.

In attesa del testo ufficiale dell’Ordinanza pubblicato sul sito istituzionale possiamo anticipare i contenuti più importanti e significativi per le imprese sulla base di una versione in nostro possesso firmata digitalmente.

Le misure hanno efficacia dal 1° maggio e fino all’entrata in vigore della conversione in legge del decreto “fine stato di emergenza” e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.

Resta l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi sopra indicati avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

 

Resta l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 anche per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

Resta inoltre l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali dell’articolo 44 del DPCM 12 gennaio 2017. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

 

E’ comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Si evidenzia che nei luoghi di lavoro privati, per il momento, riteniamo valgano i protocolli condivisi tra imprese, sindacati e Governo. Quello attuale anti-Covid sottoscritto ad aprile 2020 e rinnovato un anno fa ad aprile 2021, prevede l’obbligo dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie.
Ricordiamo, infatti, che qualche settimana fa i ministeri della Salute, del Lavoro e delle Attività produttive hanno condiviso con le parti sociali di mantenere in vigore le misure del Protocollo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Imprese e sindacati si rivedranno il 4 maggio per verificare se prorogare o modificare le attuali regole, che restano in vigore fino a quella data. 

Si confermano come esonerati dall’uso delle mascherine:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Green Pass
Dal 1° maggio 2022 è eliminato l’obbligo del Green Pass base o rafforzato previsto per l’accesso ai luoghi di lavoro o per l’acceso ad altre attività o servizi in cui era richiesto fino al 30 aprile.

L’unica eccezione riguarda le visite in ospedale e Rsa, dove sarà necessario esibire il Green Pass rafforzato fino al 31 dicembre.

 

Obbligo vaccinale
Ricordiamo che resta l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno per over 50, personale della scuola, personale della difesa, sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale, servizi segreti e polizia penitenziaria.
Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo per il personale medico.