Dopo il Cura Italia, il Semplificazioni, il Rilancio, nell’ambito della legislazione emergenziale è l’ora del “Decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), licenziato il 27 ottobre dall’Esecutivo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre. 

L’obiettivo del decreto-legge, contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, è “ristorare”, appunto, le attività economiche interessate dalle misure restrittive del DPCM 24 ottobre, ma anche cercare di arginare ulteriormente il picco di contagi.

Contributi a fondo perduto

Previsti per le attività chiuse o con orario ridotto a causa dei DPCM di ottobre: i bar riceveranno il 150% di quanto ricevuto col decreto Rilancio, mentre i ristoranti il 200%, le discoteche arriveranno al 400%. Più in dettaglio, il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell’ambito dei settori economici oggetto delle limitazioni previste dai DPCM emanati nel mese di ottobre 2020. Tali settori economici vengono individuati da codici ATECO riportati in una tabella allegata al decreto. Per rendere più rapida la corresponsione del contributo, si stabilisce che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del d.l. “Rilancio”, parametrando la somma da corrispondere ad una percentuale della somma già corrisposta in precedenza, il cui valore era stato determinato sulla base del calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

Seconda rata IMU

Cancellata la rata del 16 dicembre per le attività chiuse o limitate nell’orario dalle restrizioni del DPCM 24 ottobre. L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili.

Locazioni uso non abitativo e affitto d’azienda

Credito d’imposta pari a tre mensilità di canone (ottobre, novembre, dicembre), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, in favore di conduttori operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’allegato 1 annesso al decreto in esame.

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Le principali misure introdotte in materia di lavoro:

Proroga del termine per la presentazione del modello 770

Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2020, è prorogato al

10 DICEMBRE 2020

Proroga della CIG :

ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno

ordinario legate all’emergenza COVID 19, da usufruire tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 da

parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di

quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche.

È prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato.

La Cassa è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al

20%, per chi ha avviato l’attività dopo il 1 gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

Le principali misure introdotte:

  • Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del

settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.

L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:

  1. al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  2. al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

  • Proroga blocco dei licenziamenti

Fino al 31 gennaio 2021:

  1. resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (art. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020,
  2. è preclusa, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo
  3. sono confermate le ipotesi di esclusione (cessazione attività, fallimento, accordo collettivo ecc.)