Il Decreto Semplificazioni ha introdotto, all’articolo 37, novità in merito alla comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese, sia per quanto riguarda le imprese costituite in forma societaria e individuali, sia per quanto riguarda i professionisti e revisori legali.
In particolare:
– le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese il proprio “domicilio digitale”, al momento dell’iscrizione;
– le imprese costituite in forma di società e le imprese individuale, già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio domicilio digitale, devono provvedere alla comunicazione entro il 01/10/2020;
– introdotte sanzioni pesanti (raddoppiate o triplicate rispetto al passato) a carico di coloro che non adempiono in merito alla comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle imprese;
– obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale.