A partire dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato Xml della fattura elettronica vers.1.6, ma lo stesso poteva essere utilizzato in via facoltativa già a partire dal 1° ottobre 2020 e sino a fine anno.

Pertanto, in tale arco temporale, il SdI accettava fatture elettroniche e note di variazione emesse sia con il nuovo tracciato che con quello attualmente in vigore, mentre a decorrere dal 2021 il SdI accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

Le modifiche più rilevanti sono state apportate per rendere le codifiche più puntuali e aderenti alle fattispecie previste dalla normativa fiscale e consentire all’Agenzia di predisporre la bozza di dichiarazione annuale Iva da rendere disponibile ai contribuenti per il periodo 2021 (rilascio 2022).

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida che contiene consigli operativi; non saranno quindi previste sanzioni se non si rispettano esattamente le indicazioni fornite nella Guida.

E’ però necessario rispettare il corretto utilizzo dei codici Natura!

In particolare si segnala che:

– l’assolvimento degli obblighi iva tramite invio allo sdi di Tipi Documento TD16/TD17/TD18/TD19 non è obbligatorio (probabilmente lo diventerà dal 2022),

– per ora l’utilizzo di TD17/TD18/TD19 consente solo di non inviare i dati delle fatture estere tramite Esterometro.

In allegato: “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”.

A partire dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio l’utilizzo del nuovo tracciato Xml della fattura elettronica vers.1.6, ma lo stesso poteva essere utilizzato in via facoltativa già a partire dal 1° ottobre 2020 e sino a fine anno.

Pertanto, in tale arco temporale, il SdI accettava fatture elettroniche e note di variazione emesse sia con il nuovo tracciato che con quello attualmente in vigore, mentre a decorrere dal 2021 il SdI accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema.

Le modifiche più rilevanti sono state apportate per rendere le codifiche più puntuali e aderenti alle fattispecie previste dalla normativa fiscale e consentire all’Agenzia di predisporre la bozza di dichiarazione annuale Iva da rendere disponibile ai contribuenti per il periodo 2021 (rilascio 2022).

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida che contiene consigli operativi; non saranno quindi previste sanzioni se non si rispettano esattamente le indicazioni fornite nella Guida.

E’ però necessario rispettare il corretto utilizzo dei codici Natura!

In particolare si segnala che:

– l’assolvimento degli obblighi iva tramite invio allo sdi di Tipi Documento TD16/TD17/TD18/TD19 non è obbligatorio (probabilmente lo diventerà dal 2022),

– per ora l’utilizzo di TD17/TD18/TD19 consente solo di non inviare i dati delle fatture estere tramite Esterometro.

CLICCA QUI  PER LEGGERE LA “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”.