Il decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 inerente alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea, approvato dal C.D.M. del 22 giugno scorso, è approdato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento entrerà in vigore il 13 agosto 2022.

Il decreto cd. “trasparenza” prevede che il datore di lavoro fornisca al lavoratore per iscritto una serie di elementi di dettaglio sul rapporto di lavoro aggiuntivi rispetto a quanto già previsto.

I tempi di applicazione delle nuove disposizioni sono i seguenti:

  1. Data di entrata in vigore del provvedimento: 13 agosto 2022. Fino a tala data nessun ulteriore adempimento è quindi richiesto al datore di lavoro/committente, rispetto a quelli attuali;
  2. L’obbligo di fornire le ulteriori informazioni inerenti il rapporto di lavoro si applica:
  • Alle nuove assunzioni/collaborazioni instaurate dal 13 agosto 2022. Per queste le informazioni “ordinarie” sul rapporto di lavoro eventualmente non presenti nella lettera d’assunzione o nella copia della C.O., possono essere fornite entro 7 giorni dall’inizio del lavoro. Quelle integrative previste dal decreto, entro un mese. In termini generali si può quindi affermare che per le prime assunzioni ci sarà tempo almeno fino al 12 settembre 2022 per fornirle;
  • A tutti i rapporti di lavoro in essere al 1° agosto 2022. Per questi le informazioni integrative dovranno essere rese entro i 60 giorni dalla eventuale richiesta scritta presentata dai lavoratori. La prima scadenza potenziale sarà pertanto quella del 12 ottobre 2022;
  • Assunzioni effettuate dal 2 al 12 agosto 2022: non sono formalmente contemplate dal decreto. Si attendono indicazioni nel merito anche se è possibile ritenere che gli obblighi informativi si applicheranno anche a queste;
  1. Rapporti che cessano entro il primo mese di lavoro: le informazioni devono essere rese al lavoratore al momento della cessazione del rapporto stesso. Tale obbligo riguarda i rapporti instaurati dal 13 agosto 2022 in poi, che cessano entro il primo mese di lavoro.

E’ previsto il seguente regime sanzionatorio:

Il lavoratore che ritenga di non aver ricevuto le informative in esame o di averle ricevute in ritardo o in modo incompleto o inesatto può denunciarlo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro che una volta compiuti i dovuti accertamenti applica, in caso di conferma della denuncia del lavoratore, al datore di lavoro/committente, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

A tutt’oggi non è stata fornita alcuna indicazione operativa/interpretativa nel merito da parte degli enti preposti. Ne consegue che non è al momento possibile adottare modalità operative diverse, quale ad esempio rimandare per le informazioni più complesse alla consultazione della disciplina contrattuale, senza il rischio di incorrere in contestazioni da parte dei lavoratori interessati che potrebbero sfociare anche in una denuncia all’INL come previsto dal decreto. Pertanto, si auspica, su tali aspetti, un pronto intervento chiarificatore da parte del Ministero del lavoro.

Viste le evidenti criticità di gestione delle procedure, già evidenziate dalla nostra Confederazione durante le fasi antecedenti la pubblicazione del decreto, sono in corso interlocuzioni con il Ministero del Lavoro sia per ottenere un differimento del regime sanzionatorio, che per fare salva la possibilità di adempiere all’obbligo normativo anche mediante rinvio alle informazioni già contenute nei CCNL di riferimento.