Facendo seguito alla nota n. 573 del 28 marzo 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), comunica che la procedura di comunicazione preventiva via mail dei rapporti di lavoro autonomo occasionale potrà continuare ad essere utilizzata anche dopo il 30 aprile 2022 (INL nota n. 881/2022).

Fino al 30 aprile 2022

Comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale tramite modalità telematica o comunicazione preventiva anche via e-mail secondo le modalità illustrate nella ML nota 29/2022.

Dal 1° maggio 2022

Comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale tramite modalità telematica. In caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente è possibile l’utilizzo della posta elettronica.

L’INL con la nota n. 573 del 28 marzo 2022 aveva reso noto che fino al 30 aprile 2022 sarebbe stato possibile continuare ad effettuare la comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro autonomo occasionale anche a mezzo e-mail, mentre a decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarebbe stato quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non sarebbero state ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Con la nota n. 881/2022, al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all’obbligo di legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad es. quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l’adempimento è invece costretto ad operare in proprio), l’Ispettorato ritiene opportuno mantenere attive le caselle di posta elettronica già in uso.

La trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente un efficace monitoraggio degli adempimenti, proprio in ragione delle difficoltà di disporre di un “quadro complessivo” delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti.

Per questo motivo l’INL ritiene opportuno che eventuali verifiche, anche a campione, che saranno attivate saranno prioritariamente rivolte ai committenti che si avvarranno della posta elettronica anziché dell’applicazione disponibile sul portale Silav.

Normativa

Il decreto Fisco lavoro ha introdotto l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex art. 2222 c.c.). L’obbligo è in vigore dal 21 dicembre dello scorso anno e riguarda sia i rapporti di nuova instaurazione che quelli già in essere e ancora perduranti. La comunicazione andava effettuata entro il 18 gennaio 2022 per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati; prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022 (ML/INL nota 29/2022art. 13, D.L. n. 146/2021; nuovo art. 14, c. 1, D.Lgs. n. 81/2008).

Il Ministero del Lavoro, congiuntamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha pubblicato la nota 11 gennaio 2022 n. 29, con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo.

Collaborazioni soggette all’obbligo

L’obbligo riguarda i rapporti avviati a partire dal 21 dicembre 2021 o comunque ancora in corso all’11 gennaio 2022.

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andava effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La comunicazione deve contenere:

– i dati anagrafici del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);

– i dati anagrafici del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ;

– la sede in cui sarà svolta la prestazione lavorativa;

– sintetica descrizione dell’attività;

– l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico);

– la data di avvio e l’arco temporale di svolgimento della prestazione.

Sanzioni

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. La sanzione non è diffidabile.