Entro il 31 dicembre 2020 tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web dell’Agenzia delle Entrate devono essere configurati al fine di consentire la trasmissione dei dati necessari all’attuazione della lotteria degli scontrini a partire dal 1° gennaio 2021.

I Registratori Telematici e la procedura web dell’Agenzia delle Entrate devono consentire l’acquisizione del codice lotteria (anche mediante lettura ottica).

Ai fini della partecipazione alla lotteria il consumatore esibisce all’esercente al momento dell’acquisto il proprio codice lotteria.

Il codice lotteria si ottiene tramite apposita funzionalità sul sito www.lotteriadegliscosntrini.gov.it 

Il codice lotteria può essere stampato o salvato su dispositivo mobile per essere esibito all’esercente al momento dell’acquisto.

Per gli esercenti è obbligatorio l’aggiornamento dei registratori di cassa, anche quelli già abilitati all’invio dei corrispettivi.

Non ci sono sanzioni in caso di rifiuto di acquisizione del codice per partecipare alle estrazioni; pertanto, registrare e trasmettere il codice lotteria del cliente non è obbligatorio per l’esercente e l’omissione non è sanzionata.

Il cliente però, secondo quanto previsto dalla lettera c), articolo 20 del decreto n.124/2019, potrà comunicare la circostanza all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica, tramite una sezione dedicata nel portale della lotteria.

La segnalazione sarà tra le informazioni utilizzate sia dalla Guardia di Finanza che dall’Agenzia delle Entrate per la messa a punto delle attività di analisi del rischio evasione.