Il nuovo modello C.U. sostituisce il modello C.U.D. e le certificazioni libere.

L’Agenzia delle Entrate ha ora pubblicato la “bozza” del modello Certificazione Unica 2015, dalle istruzioni in essa contenuta si evince che la compilazione del C.U. riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte e professioni abituali. Pertanto la compilazione del modello C.U., in base alle “attuali” istruzioni contenute nel modello di bozza pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, riguarda tutti i redditi soggetti alla ritenuta d’acconto (es. utili per contratti di associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, compensi degli sportivi dilettanti, attività occasionali,

compensi a liberi professionisti ……).

La riorganizzazione delle certificazioni è funzionale alla raccolta dei dati necessari alla precompilazione del modello 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La certificazione unica dovrà essere elaborata per essere:

– consegnata ai contribuenti entro il 28 febbraio.

– trasmessa anche all’Agenzia delle Entrate entro il successivo 7 marzo.

Visto che l’obiettivo 730 precompilato si fonda sulla tempestività e sulla correttezza dei dati delle C.U. sono previste pesanti sanzioni per ogni certificazione omessa o tardiva o che contenga errori.

La sanzione è pari a € 100,00, per ogni certificazione omessa, errata, o inviata tardivamente.

Nei soli casi di errata trasmissione delle certificazioni, la sanzione non si applica ove il sostituto d’imposta provveda alla trasmissione della corretta certificazione entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 7 marzo. Allo scadere del termine di tolleranza si applica la sanzione I nostri uffici paghe sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

I nostri uffici paghe sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

15/01/2015