Il MUD 2021, approvato con DPCM 23/12/2020 e pubblicato nel S.O. n. 10 della GU n. 39 del 16/2/2021, comprende le istruzioni per la compilazione e la modulistica del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2021 con riferimento all’anno precedente (2020).

 

Struttura

Il MUD resta articolato nelle consuete 6 Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

1. Comunicazione Rifiuti, che comprende la Sezione Intermediari e commercianti senza detenzione

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

 

Scadenza

La data di presentazione del MUD quest’anno slitta al 16 giugno 2021. In base all’art. 6 comma 2-bis della Legge 70/94 è, infatti, scattata la proroga di 120 giorni dalla data di pubblicazione del nuovo DPCM.

 

Soggetti obbligati

Le istruzioni hanno adeguato i soggetti obbligati alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 116/2020 al Codice Ambientale, apportando variazioni poco significative.

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti sono individuati:

• dall’articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116

• dall’articolo 4, comma 6, del D.lgs. 24/06/2003, n. 182 (rifiuti prodotti da navi)

 

In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

– Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti

– Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione

– Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

– Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

– Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 (lavorazioni artigianali e industriali se diverse da urbani, recupero e smaltimento e produzione fanghi da potabilizzazione e trattamento acque, da abbattimento fumi e dalle fosse settiche e reti fognarie) che hanno più di 10 dipendenti

Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.

 

Soggetti esonerati

Anche per i soggetti esonerati le istruzioni si sono adeguate alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 116/2020, senza apportare modifiche sostanziali.

Pertanto, sono esonerati dal MUD:

• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006 (cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali),

• per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti dell’art. 184 comma 3 lett. c), d), e g): lavorazioni artigianali e industriali se diverse da urbani, recupero e smaltimento e produzione fanghi da potabilizzazione e trattamento acque, da abbattimento fumi e dalle fosse settiche e reti fognarie,

• le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi dell’art. 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g); ossia attività agricole e agro-industriali, demolizione costruzione e scavo, commerciali, di servizio, sanitarie a prescindere dal numero dei dipendenti,

• gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del c.c. con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000,

• i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.

E’ prevista inoltre un’ulteriore semplificazione che prevede che l’obbligo del MUD si consideri adempiuto, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del FIR o dei documenti sostitutivi previsti dall’art. 193, o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta dell’articolo 183, per i seguenti soggetti:

– gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del c.c., a prescindere dal volume d’affari annuo,

– i soggetti esercenti attività con i codici ATECO 96.02.01 (servizi di saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi di istituti di bellezza) e 96.09.02 (attività di Tatuaggio e piercing),

che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03* (relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati).

Pur non essendo citati nelle istruzioni sono esonerati dal MUD anche altri soggetti, quali ad esempio, le imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei RAEE ai sensi del DM 65/2010, iscritte nella cat. 3-bis dell’Albo Gestori ambientali, nonché le imprese che producono sottoprodotti di origine animale ai sensi del Regolamento CE 1069/2009, se avviati ad impianti di trasformazione.

Definizione di dipendente

Rispetto alla definizione di dipendente valida ai fini dell’esclusione dei produttori inziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti, segnaliamo che nel nuovo DPCM è stata inserita una nuova formulazione

Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.

Ai predetti fini, l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente al momento della dichiarazione.

Presentazione e versamento diritti di segreteria

  • • Resta la trasmissione telematica per le Comunicazioni Rifiuti, VFU, RAEE, Comunicazione Imballaggi, Sezione Consorzi e Gestori rifiuti Imballaggio, attraverso il portale MUD Telematico, e per la Comunicazione Rifiuti urbani e assimilati in convenzione, attraverso il portale MUD Comuni.

Il pagamento del diritto di segreteria per la trasmissione telematica deve essere effettuato mediante l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici sicuri quali carta di credito o altri sistemi di pagamento messi a disposizione dalle CCIAA. Come novità è stato introdotto anche il circuito dei pagamenti elettronici della pubblica amministrazione, PagoPa.

  • • Resta la PEC per la Comunicazione Rifiuti Semplificata e MUD Comuni (se è inviata la modulistica generata dal sistema). In questo caso il diritto di segreteria spettante alla CCIAA può avvenire esclusivamente tramite il circuito PagoPa e non più con bollettino postale.

A partire dal mese di marzo Ecocamere informa che verranno resi disponibili i portali MUD Telematico (www.mudtelematico.it) per l’invio delle comunicazioni via telematica, MUD Comuni (www.mudcomuni.it) per la compilazione e l’invio della Comunicazione rifiuti urbani) e MUD Semplificato (https://mudsemplificato.ecocerved.it) per l’invio della comunicazione semplificata.

Evidenziamo infine che, in base al DL 76/2020 convertito nella L. 120/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, dal 28 febbraio 2021, si può accedere ai siti web della pubblica amministrazione esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). Fino alla loro naturale scadenza e, comunque non oltre il 30 settembre 2021, si potrà accedere ai portali per l’invio telematico utilizzando le credenziali già rilasciate e in vostro possesso.