Le novità per le detrazioni fiscali relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono così riepilogabili:

la detrazione “maggiorata” al 50%, con tetto massimo di spesa pari a euro 96.000, è prorogata fino al 31/12/2013;

è introdotta la detrazione del 50% delle spese documentate per acquistare mobili, nel limite massimo di spesa di euro 10.000, qualora tale acquisto sia legato ad un intervento di recupero edilizio. La detrazione compete sempre in 10 quote annuali.

Modifiche e novità si presentano anche per la detrazione fiscale relativa alla riqualificazione energetica degli edifici:

  • 6 Giugno 2013 e fino al 31 Dicembre 2013 il bonus è “maggiorato” dal 55% al 65%, pur restando invariato il limite massimo di detrazione consentita per tipologia di intervento. Per quanto riguarda gli interventi relativi a parti comuni condominiali, la detrazione del 65% compete invece fino al 30 Giugno 2014;
  • sono escluse le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con altri a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.

Detrazione per l’acquisto di mobili nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia

La novella riguardante l’acquisto degli arredi è sicuramente bene accetta ma reca alcuni problemi interpretativi, infatti il testo normativo parla di ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili purché all’interno di interventi di “ristrutturazione” lasciando nel dubbio se trattasi di utilizzo di un termine generico e quindi con estensione anche ad altre tipologie di intervento oppure è da intendere in senso stretto con evidente riduzione degli ambiti applicativi.

Si auspica un celere chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, posto che, come da interventi della stampa specializzata, sembrerebbero in arrivo emendamenti (tra i quali, l’intenzione di estendere il bonus anche all’acquisto di elettrodomestici).

In attesa di maggiori certezze, sul bonus mobili si possono tuttavia formulare alcune considerazioni.

Innanzitutto, la detrazione compete a coloro che, in via principale, si avvalgono della detrazione maggiorata del 50%, con tetto di spesa massima di euro 96.000, per uno o più degli interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati nell’art. 16-bis, c. 1, del TUIR, pertanto, non solo interventi di “ristrutturazione edilizia”.

Oltre a questi interventi si ritiene che sia incluso anche l’acquisto di immobili ristrutturati o restaurati, posto che l’Agenzia delle Entrate nel corpo delle istruzioni ministeriali ai modelli dichiarativi 2013 ha esteso la detrazione maggiorata anche a tale tipologia di interventi. In caso, invece, di interventi solo su parti comuni condominiali oppure acquisto/costruzione di autorimesse o posti auto pertinenziali, che godono indubbiamente della detrazione fiscale del 36-50%, è fruibile il bonus mobili, posto che non ha senso parlare di “mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”?

La logica interpretativa porterebbe a dare risposta negativa, ancorché il testo normativo non ponga alcun limite alla tipologia di interventi, si aspettano conferme.

Come noto, la detrazione maggiorata è entrata in vigore per le spese sostenute a decorrere dal 26/06/2012, mentre il bonus mobili è entrato in vigore dal 06/06/2013: per usufruire di quest’ultimo occorre che le spese per l’intervento principale siano, in tutto o in parte, sostenute a decorrere dal 06/06/13 oppure possono anche essere state sostenute esclusivamente in precedenza (dal 26/06/12 al 05/06/13)?

La totale mancanza di indicazioni temporali in tal senso porta ad una duplice lettura duplice della norma (a favore o meno delle spese ante 26 Giugno); pertanto, fino a quando non ci saranno chiarimenti, è evidente che nessun dubbio sussiste per il solo caso in cui le spese per l’intervento principale cui è agganciato il bonus mobili siano sostenute, almeno in parte, dal 06/06/13.

E’ previsto che le spese per l’acquisto dei mobili debbano essere documentate, senza null’altro specificare. Va da sé che l’acquirente debba essere in possesso di fattura o altro documento fiscale attestante l’acquisto, nel silenzio della norma il pagamento potrebbe avvenire con qualunque modalità tracciata (bonifico, assegno, pago-bancomat, carta di credito, per citare i più consueti). Anche in tal caso, per prudenza, fino a quando non sarà chiara la modalità richiesta, si ritiene di eseguire il pagamento mediante bonifico “completo”, ossia nel quale siano riportati gli stessi elementi richiesti per il bonifico per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale e di riqualificazione energetica degli edifici, ovvero:

  • causale del versamento
  • codice fiscale del soggetto beneficiario del bonus
  • codice fiscale/partita iva del soggetto beneficiario del pagamento.

Sempre nell’ambito dell’acquisto degli arredi, si pone il problema delle ritenute che, come noto, sono effettuate dagli intermediari finanziari all’atto del pagamento con bonifico bancario, il testo normativo non ne dovrebbe far scattare l’obbligo e, questo appare corretto posto che, oggi come oggi, essa va applicata solo agli interventi veri e propri di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (in relazione ai quali, i riferimenti normativi sono altri).

Qualora, invece, l’Agenzia delle Entrate indicasse innanzitutto il bonifico quale unica modalità di pagamento ammessa e, in secondo luogo, ritenesse obbligatoria la ritenuta anche per il bonus mobili, il contribuente potrebbe ripetere il pagamento in base alla R.M. n. 55/E del 07/06/2012 (in tema di bonifici “incompleti” , senza decadere dalla detrazione.

Come abbiamo visto, l’ulteriore detrazione spetta sull’acquisto di mobili all’interno di un intervento di manutenzioneristrutturazione senza altre precisazioni; pertanto, sembra pacifico che i mobili possono essere di qualsiasi natura, ossia non solo in muratura o fissi alle pareti o al pavimento (così come indicato in qualche articolo della stampa specializzata dei giorni scorsi). La norma non parla di elettrodomestici, apparecchi televisivi o computer che, pertanto, salvo estensioni da parte dell’Agenzia delle Entrate o emendamenti alla norma, sono esclusi dal bonus. Nessuna precisazione, inoltre, sul fatto che i mobili acquistati debbano sostituirne altri della stessa specie oppure possano avere il requisito della “novità”; nel silenzio della norma, entrambe le ipotesi sembrano essere quelle nelle intenzioni del legislatore.

Precisazioni nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica

Il testo normativo prevede che, dal 6 Giugno 2013, non sono più agevolabili le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con altri a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.

Per quanto riguarda la detrazione maggiorata del 65%, questa compete su un tetto massimo di spese agevolabili inferiori rispetto ai vecchi limiti, posto che l’importo detraibile è rimasto invariato.

17/06/2013