Dal 01/07/2022, sono stati eliminati gli esoneri in tema di fatturazione elettronica previsti per i soggetti c.d. minori:

– rientranti nel “regime di vantaggio “ (art.27, cc.1 e 2 D.L. 06/07/2011, n.98);

– rientranti nel “regime forfettario” (art.1, cc. 54-89 L. 190/2014);

– le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt.1 e 2 ò. 16/12/1991 n.398, che nell’anno d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio delle attività commerciali proventi per un importo non superiore ad euro 65.000.

L’obbligo scatterà unicamente per i soggetti sopra indicati, qualora l’ammontare dei ricavi/compensi dell’anno precedente (per il 2022 occorre considerare il 2021), ragguagliati ad anno, siano superiori ad euro 25.000.

In caso contrario, l’obbligo in tal senso scatterà unicamente dalle operazioni effettuate dal 01/01/2024.

A seguito del nuovo obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica, i soggetti minori saranno tenuti anche:

– alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;

– alla conservazione elettronica delle fatture;

– all’assolvimento elettronico dell’imposta di bollo;

– trasmettere telematicamente tramite sdi, utilizzando il formato della fattura elettronica, i dati relativi alle operazioni da e verso l’estero.

Decreto-legge n.36 del 30/07/2022 c.d. Decreto PNRR2

(Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.100 del 30/04/2022)