Il Decreto “Milleproroghe 2021” prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al consumatore finale, costituita da indicazioni per supportare il cittadino nel corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita, mentre rimane in vigore l’obbligo di apporre su tutte le tipologie di imballaggi (primari, secondari, terziari) la codifica alfanumerica identificativa del materiale secondo la Decisione 129/97/CE.

 

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddetto “Milleproroghe 2021” che deve essere convertito in legge entro il prossimo 2 marzo.

 

Il comma 6 dell’articolo 15 prevede la sospensione dell’applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – del primo periodo del comma 5, dell’art. 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, ovvero “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.”

 

Non è stata prevista invece la sospensione del secondo periodo del comma 5 dell’art. 219, cioè “I produttori hanno altresì l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione”.

 

Il decreto legge è in vigore dal 31 dicembre 2020.

 

COSA E’ CAMBIATO CON LA NUOVA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEL DECRETO MILLEPROROGHE 2021?

 

Il decreto non ha previsto la sospensione dell’obbligo di apporre sugli imballaggi la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, in vigore dal 26 settembre 2020. Pertanto tutti gli imballaggi (primari, secondari, terziari) devono prevedere tale codifica. Relativamente all’apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l’obbligo è espressamente in capo ai produttori.

 

L’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta differenziata, è sospeso fino al 31 dicembre 2021. Pertanto le imprese del settore avranno un anno di tempo per adeguarsi all’obbligo e prevedere anche questa informazione sugli imballaggi destinati al consumatore finale.”

 

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del sito dedicato http://www.etichetta-conai.com/ dal quale è possibile consultare la Linea Guida per le imprese ed al tool gratuito per la simulazione dell’etichetta messo a disposizione da CONAI all’indirizzo e-tichetta.conai.org.

 

Da oggi è aperta la consultazione pubblica riguardo l’”Etichettatura Ambientale Volontaria” accessibile dal sito sopra menzionato.