Il Ministro Catalfo ha raccolto la proposta CNA di dire una parola definitiva in merito agli obblighi del datore di lavoro durante questa emergenza sanitaria.
Siamo estremamente soddisfatti di questo emendamento che come avevamo chiesto al Ministro è stato inserito in sede di conversione del DL 23:
Pensiamo infatti che questo inserimento metta la parola definitiva in merito a tutte le pretese avanzate di valutare il Covid 19 come un rischio aziendale e di conseguenza il preteso obbligo di valutare il rischio biologico anche in aziende senza alcun rischio biologico pregresso al Covid.
Il 2087 del C.C. è l’articolo simbolo della maggior parte delle condanne a carico dei datori di lavoro, di conseguenza questo emendamento mette al riparo tutti i datori di lavoro che hanno correttamente implementato un Protocollo.
G.U. 143 del 6 giugno 2020 Legge 5 giugno 2020, n. 40 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
Dopo l’articolo 29 e’ inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19). – 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro
pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il
mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale».