Il Ministero dell’Interno con circolare 300/A/4683/20/111/20/3 del 03/07/2020 ha fornito dei chiarimenti in merito all’utilizzo della carta tachigrafica ed in particolare all’art. 34 REG 165/2014.

La Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione Europea, in risposta ad un quesito formulato dalla FITA CNA ha espresso l’avviso che: “non vi è alcun obbligo per i conducenti di rimuovere la propria carta dal tachigrafo al termine del periodo di guida giornaliero.

L’unico obbligo per i conducenti è assicurarsi chela loro carta sia protetta e utilizzata da loro stessi. Pertanto, il conducente deve assicurarsi che quando lascia la propria carta nel tachigrafo sia l’unico che abbia accesso al veicolo e al tachigrafo. “

  • In sintesi

Se il veicolo rimane nella disponibilità del conducente egli ha la facoltà di lasciare la carta inserita nel tachigrafo quando svolge attività diverse dalla guida (ad esempio riposo giornaliero).

 

Se il conducente lascia la carta nel tachigrafo e inizia un riposo giornaliero deve comunque effettuare degli inserimenti manuali?

Sì, il conducente che lascia la carta tachigrafica inserita nel tachigrafo e inizia il proprio periodo di riposo giornaliero, deve inserire manualmente la nazione di fine turno e il giorno successivo inserire manualmente la nazione di inizio turno.

Il tachigrafo non registra automaticamente la nazione di Inizio turno.

12/10/2020