Di seguito un quadro riassuntivo degli obblighi e sanzioni previste in tema contenimento COVID-19:

GREEN PASS BASE (Vaccino, guarigione, guarigione dopo vaccino o tampone)

  • CORSI DI FORMAZIONE – DAL 25 DICEMBRE 2021

Per accedere a corsi di formazione privati se svolti in presenza (Dl 221/2021)

  • UFFICI PUBBLICI E BANCHE  – DAL 1 FEBBRAIO 2022

Per accedere a uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, escluse eccezioni che saranno individuate con un Dpcm per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (Dl del 5 gennaio)

  • BARBIERI, PARRUCCHIERI, ESTETISTI – DAL 20 GENNAIO 2022

Per accedere ai servizi alla persona, come barbieri, parrucchieri ed estetisti (Dl del 5 gennaio)

  • STUDENTI – DAL 11 SETTEMBRE 2021 FINO AL 31 MARZO 2022

Studenti universitari, tutti coloro che accedono a scuole, istituzioni educative e formative, tutti coloro che accedono a istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Dl 172/2021 e Dl 221/2021)

GREEN PASS RAFFORZATO

Vaccino, guarigione o guarigione dopo vaccino

  • LAVORATORI OVER 50 – DAL 15 FEBBRAIO 2022

Tutti i lavoratori sopra i 50 anni del settore pubblico e privato, per accedere ai luoghi di lavoro (Dl del 5 gennaio 2022)

  • CONSUMO AL BAR – DAL 25 DICEMBRE 2021 FINO AL 31 MARZO 2022

A partire dal 25 dicembre 2021 fino al termine dello stato di emergenza , consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione. L’accesso è consentito ai minori di 12 anni, anche senza green pass, e alle persone esenti dalla campagna vaccinale, con certificazione medica (Dl 221/2021)

  • MUSEI, PALESTRE E PISCINEDAL 10 GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2022

Per accedere a musei, luoghi di cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività al chiuso e all’aperto, spazi adibiti a spogliatoi e docce ( esclusi gli accompagnatori delle persone non autosufficienti per età o disabilità); centri termali, salvo che per accessi necessari a prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza ed ad attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività al chiuso e all’aperto, esclusi i centri educativi per l’infanzia; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (Dl 221/2021 e Dl 229/2021)

  • ALBERGHI E RISTORANTI – DAL 10 GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2022

Per accedere ad alberghi e d altre strutture ricettive e ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; sagre e fiere, convegni e congressi; feste conseguenti alla cerimonie civili e religiose; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche in comprensori sciistici; servizi di ristorazione all’aperto e al chiuso. L’accesso è consentito ai minori di 12 anni, anche senza green pass, e alle persone esenti dalla campagna vaccinale, con certificazione medica (Dl 229/2021)

  • MEZZI DI TRASPORTO – DAL 10 GENNAIO AL 31 MARZO 2022

Per accedere ad aerei, navi e traghetti interregionali, treni interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus che collegano più di due regioni; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, funivie, cabinovie e seggiovie se usate con la chiusura delle cupole paravento, anche in comprensori sciistici; mezzi di trasporto pubblico locale o regionale. L’accesso è consentito ai minori di 12 anni, anche senza green pass, e alle persone esenti dalla campagna vaccinale, con certificazione medica (Dl 229/2021)

Green pass rilasciato dopo la somministrazione del richiamo del ciclo vaccinale primario (terza dose) o green pass rafforzato più esito del tampone negativo nelle ultime 48 ore

  • RSA E HOSPICE – DAL 30 DICEMBRE 2021 AL 31 MARZO 2022

Accesso a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice (Dl 221/2021)

OBBLIGO DI VACCINO

  • ULTRACINQUANTENNI – DAL 8 GENNAIO FINO AL 15 GIUGNO 2022

Tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto 50 anni o li compiano entro il 15 giugno 2022 (Dl del 5 gennaio 2022)

  • MEDICI, INSEGNANTI E POLIZIA – FINO AL 31 MARZO

Anche sotto i 50 anni di età: per chi esercita professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario, per tutti coloro, anche esterni, che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività lavorativa in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (RSA), personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado, personale docente e non docente delle università e di accademie e conservatori, personale che lavora nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, dei servizi segreti e personale degli istituti penitenziari (Dl 44/2021, modificato dal DL 172/2021 e Dl del 5 gennaio 2022)

  • CONTROLLO AI DATORI

Come per gli altri lavoratori tenuti ad avere il green pass base dal 15 ottobre 2021, a controllare il possesso del green pass rafforzato per i lavoratori over 50 obbligati al vaccino saranno i datori di lavoro pubblici, i datori di lavoro privati, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria, i responsabili delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, con le modalità già in uso oggi.

IL QUADRO SANZIONATORIO:

  • SANZIONE DI 100 EURO : una tantum erogata dall’Agenzia delle Entrate per gli over 50 (lavoratori e non) che a partire dal 1 febbraio 2022 non saranno in regola con l’obbligo vaccinale
  • SANZIONE DA 600 A 1500 EURO: per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro senza la certificazione richiesta (rafforzata o base a seconda dei casi) , raddoppiata se l’inadempimento viene reiterato
  • SANZIONE DA 400 A 1000 EURO: per i cittadini che accedono senza certificazione verde ai servizi ed alle attività in cui è obbligatorio averla. La stessa sanzione si applica al soggetto tenuto a controllare il possesso del green pass se omette di effettuare il controllo. Se vengono riscontrare due violazioni in due distinti giorni, a partire dalla terza, il titolare dell’attività può vedersi disposta la chiusura da un minimo di uno a un massimo di 10 giorni.

Ricordiamo che dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 all’aperto, anche in zona bianca è fatto obbligo di indossare la mascherina (Dl 221/2021) e la mascherina FFP2 è obbligatoria fino al 31 marzo 2022 per spettacoli aperti al pubblico (chiuso o aperto) in teatri, cinema e locali per musica; eventi e competizioni sportive (chiuso o aperto). Sui mezzi di trasporto pubblici (Dl 221/2021)


A partire dal 1° febbraio 2022 per accedere agli uffici cna sara’ necessario esibire il green pass base.